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ICEA - Istituto Certificazione Etica e Ambientale

  • Sorge spontaneo l’interrogativo circa le ragioni della scarsa utilizzazione dell’Abf.Arbitrato bancario, soluzione sottovalutata “Occorre una maggiore spinta alla conoscenza delle potenzialità risolutive legate a questa tipologia di strumento in grado di dirimere controversie tra  clienti e banche o intermediari finanziari con procedura stragiudiziale”.

    di Rosa Maria Landi*
     
    L’arbitro bancario e finanziario  è un sistema di risoluzione dei contrasti  tra  clienti e le banche o gli intermediari finanziari che consiste nell’attivazione della procedura stragiudiziale ogni qualvolta vi sia un contenzioso di importo fino a 100.000 euro se relativo a somme di danaro ovvero senza limiti di valore se riguarda l’accertamento di  diritti, obblighi e facoltà.
    L’arbitro bancario si articola territorialmente in tre  Collegi a livello nazionale che decidono  i ricorsi in base al domicilio dei clienti: Milano (per i clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto); Roma (competente per i clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna,Toscana, Umbria, oppure in uno Stato estero);  Napoli (per i clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia). 
    In ogni Collegio l’Organo decidente è composto da membri scelti tra i rappresentanti delle categorie interessate (Banca d’Italia, associazioni degli intermediari ed associazioni che rappresentano i clienti).
    Chiunque abbia o abbia avuto rapporti contrattuali con una banca od un  intermediario finanziario  ed abbia ragioni di doglianza relative a comportamenti che ritiene scorretti o poco trasparenti ovvero in dispregio di obblighi o diritti del cliente,  può rivolgersi all’Arbitro bancario territorialmente competente.
    Il cliente tuttavia prima di attivare la procedura  dovrà  presentare reclamo   all'Ufficio Reclami della Banca o dell’intermediario che ha l’obbligo di rispondere entro trenta giorni. Se la Banca non risponde ovvero la risposta non soddisfa il cliente questi può proporre le proprie ragioni di doglianza all’Arbitro Bancario e Finanziario. Se la decisione dell’Arbitro ancora non soddisfa i diritti del cliente, l’intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.
    Le  decisioni dell’ABF pur non essendo giuridicamente vincolanti al pari di quelle giurisdizionali difficilmente vengono disattese dalle Banche sia perché le eventuali inadempienze  vengono rese pubbliche con evidenti riflessi reputazionali, sia perché il mancato rispetto delle determinazioni  dell’Arbitro costituirebbero violazione di un codice etico se non giuridico.
    La procedura innanzi all’Arbitro bancario si differenzia anche dalle procedure di mediazione/conciliazione che, se hanno esito positivo, sfociano in un accordo concluso con l’attività e l’intervento del mediatore trasfuso in un verbale conciliativo che può essere omologato ed acquisire esecutività.
    Dalla breve disamina dell’organismo, del suo  funzionamento e dei compiti,  appare evidente che l’ambito di applicazione dell’ ABF è alquanto vasto potendo decidere, solo esemplificativamente, su tutte le controversie che riguardano i servizi bancari e finanziari, quali ad esempio i conti correnti, le carte di credito, il calcolo di interessi e spese, sulle controversie relative alla mancata consegna di documentazione sulla trasparenza od ancora riguardare inadempimenti a precisi obblighi quali la mancata cancellazione di un’ipoteca all’esito della estinzione di un mutuo.
    Parimenti la composizione dell’organismo che vede la partecipazione di tutte le categorie interessate è garanzia di terzietà ed equilibrio. Ancora occorre evidenziare che  la procedura è priva di formalità,  rapida ed economica sia per il cliente che per le banche.
    Sorge spontaneo a questo punto l’interrogativo circa le ragioni della scarsa utilizzazione dello strumento dell’ABF che, pur entrato in vigore da tempo, soprattutto nella realtà territoriale della nostra provincia non ha avuto larga diffusione nonostante le ragioni di contrasto o di insoddisfazione nei rapporti  tra banche e clienti siano in aumento così come il contenzioso anche c.d. “bagatellare” ovverossia di scarso valore.
    Le ragioni potrebbero essere individuate tra le più varie – sia fisiologiche che patologiche – ma al di là dell’analisi che potrebbe essere sì interessante scientificamente ma non avere una funzione concretamente propulsiva, occorrerebbe diffonderne la conoscenza al fine di  favorirne la utilizzazione.
    In tali sensi potrebbero essere interessate e coinvolte  le  varie componenti,  in primis banche ed intermediari finanziari, i quali sarebbero i primi “beneficiari” di una riduzione del contenzioso che, anche nell’ipotesi in cui li vede vittoriosi, è pur sempre un costo in termini economici e di risorse;  parimenti coinvolti,  interessati e  beneficiari sarebbero  consumatori ed  imprese che, da una soluzione rapida ed economica, potrebbero  vedere soddisfatte le loro legittime pretese od aspettative che altrimenti o non azionerebbero ovvero sarebbero frustrate dall’ attesa di tutela.
    Ancora  la diffusione e l’attività promozionale dovrebbe riguardare organismi istituzionali quali la Banca d’Italia, le Federazioni  di Banche, le associazioni di categoria, le Camere di Commercio: in altri termini tutti quei soggetti del sistema che rivestono compiti e finalità di vigilanza e di tutela di interessi.
    Non ultimi interessati e beneficiari sarebbero il sistema giudiziario e le sue varie componenti. La diffusione dell’ABF con la soluzione stragiudiziale di controversie a volte di scarso valore o di semplice soluzione porterebbe ad una riduzione del contenzioso con innegabili effetti positivi non solo per l’intero sistema ma anche per le varie professionalità coinvolte (magistrati, cancellieri,  avvocati) ed evidenti riflessi di  riduzione dei tempi della giustizia e di migliore utilizzazione delle risorse e professionalità.
    *Avvocato/Esperta in Diritto Commerciale


    Avvocato Rosa Maria Landi
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La laurea? Non basta
22/09/2017

thumbnail-small-1.jpgQuesto articolo è stato pubblicato sul quotidiano Il Mattino (edizione Salerno) venerdì 15 settembre 2017.

di P. Coccorese

ed E. Pappalardo

Se tre indizi fanno una prova, allora è il caso di convincersi una volta e per tutte che la provincia di Salerno di sicuro non è “adatta” ai laureati. Per la verità, non si tratta di una constatazione particolarmente nuova, ma mettere in fila numeri e percentuali che confermano una triste verità fa sempre un po’ impressione. Primo indizio: solo l’8 per cento dei laureati è previsto in entrata nel mercato del lavoro salernitano (fonte: Sistema Informativo Excelsior/Unioncamere/Ministero del Lavoro) nell’ultimo periodo monitorato (agosto-ottobre 2017) in relazione ai contratti che le imprese del settore privato – industria e servizi – hanno dichiarato di volere attivare.  [Continua]

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    Campania. La ripresa c’è, ma ancora lontani dalla pre-crisi
    07/07/2017

    Lo scenario.

    Lo stato di salute dell’economia campana nel 2016 ha mostrato segnali di miglioramento, ma non tali da allentare le preoccupazioni - nel breve e medio periodo – dal punto di vista reddituale ed occupazionale. Secondo diversi fonti analitiche la “ripresina” si è basata su una lieve espansione della domanda interna – che ha rilanciato in maniera disomogenea i consumi – e dell’export (prioritariamente incentrato sul segmento farmaceutico ed in seconda battuta sull’agroalimentare). Il dato che, comunque, fotografa la reale dimensione della situazione si sintetizza nel ritardo ancora ben consolidato del Pil rispetto al periodo pre-crisi (2007). Nel 2016 il prodotto interno lordo campano accusa ancora un -16% in relazione al Pil registrato dieci anni fa. [Continua]


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