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ICEA - Istituto Certificazione Etica e Ambientale

  • Segnali che vanno nella direzione giusta, ma restano da sciogliere nodi estremamente rilevanti.Apprendistato, ancora non basta Si attiva il sistema duale: il conseguimento del titolo di studio può avvenire anche attraverso l’apprendimento in azienda. Si tenta in questo modo di ampliare gli strumenti disponibili per contrastare la disoccupazione giovanile e la dispersione scolastica e formativa.

    di Antonio Viviano*
    Il Governo in virtù della delega ricevuta interviene anche sul contratto di apprendistato, una tipologia contrattuale molto importante in un Paese come l’Italia caratterizzato da eccellenze produttive di tipo artigianale ma che non è mai decollato. Il prof. Biagi nel 2003 intervenne sul contratto di apprendistato individuandone 3 tipologie: due caratterizzate dalla possibilità offerta al lavoratore di conseguire un titolo di studio (diritto dovere di istruzione e formazione ed alta formazione), l’altra per l’acquisizione di una qualifica attraverso la formazione diretta sul posto di lavoro. La particolarità del contratto si rinviene nella doppia obbligazione posta in capo al datore di lavoro, il quale oltre al pagamento della retribuzione deve garantire la formazione del lavoratore, pena la perdita degli incentivi legati alla tipologia contrattuale.
    Il decreto Legislativo 81/2015 interviene in modo maggiore sulle tipologie di apprendistato per la qualifica ed il diploma: il primo intervento riguarda la definizione che cambia in “apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale”. Il primo obiettivo del legislatore è quello di dare vita al c.d. sistema duale in cui il conseguimento del titolo di studio può avvenire anche attraverso l’apprendimento in azienda; si cerca così di aumentare gli strumenti disponibili per contrastare la disoccupazione giovanile e la dispersione scolastica e formativa.
    La nuova disciplina, contenuta negli articoli dal 40 al 47, introduce attraverso modalità stabili e formalizzate i processi di cooperazione tra l’istituzione formativa alla quale lo studente è iscritto ed il datore di lavoro. In verità la mancanza di protocolli d’intesa tra le istituzioni formative ed i datori di lavoro è stato il principale ostacolo nell’applicazione di queste due tipologie dell’apprendistato. Viene, poi, rimandato alla pubblicazione di specifici decreti da parte del Ministro del Lavoro la definizione degli schemi di protocollo e le modalità della formazione a carico del datore di lavoro. Infine è prevista una riduzione degli oneri economici a carico del datore di lavoro attraverso la definizione della “mancata retribuzione” del lavoratore per le ore di formazione svolte presso l’istituzione formativa, mentre per la formazione a carico del datore viene stabilita una retribuzione pari al 10% di quella che gli spetterebbe. Aspetto importante questo della riduzione dei costi a carico del datore di lavoro, pur se sfavorevole sotto l’aspetto della retribuzione e contribuzione.
    Per quanto riguarda l’apprendistato professionalizzante le novità riguardano in primo luogo il momento dell’assunzione: all’art. 44 comma 1 non si parla più di ottenimenti di una qualifica ma di ottenimento di una qualificazione, questo rende possibile la stipula di più contratti di apprendistato per lo stesso lavoratore, fermo restando il rispetto delle previsioni di legge e dei C.C.N.L. La seconda novità, forse la più importante, riguarda la possibilità di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con percettori di indennità di disoccupazione o lavoratori in mobilità senza limite d’età.
    Nel complesso era necessario un intervento correttivo al contratto d’apprendistato, ma quanto previsto dal Jobs Act è certamente insufficiente. Le aziende italiane caratterizzate da una produzione artigianale di alto spessore possono trovare nel contratto di apprendistato la giusta tipologia d’inserimento del personale in azienda. In pratica, il datore di lavoro ottenendo uno sconto sulla retribuzione e sulla contribuzione trasferisce al lavoratore le competenze necessarie a poter svolgere quella mansione. Si pensi in generale all’artigianato italiano e alla qualità del nostro agroalimentare. Ciò che si rinviene in questi articoli del Decreto è una piccola apertura alla stipula dei contratti in particolare con le istituzioni formative, senza però andare ad incidere seriamente sulla diffusione del contratto stesso. Restano rimandate alle Regioni l’individuazione dei profili formativi dell’apprendista con la conseguenza di una spiccata differenza di formazione tra stessi profili posti però in regioni diverse.
    *Studio Viviano&Partners
    antonio@vivianoepartners.com
    Via M. Pagano n°168 - Roccapiemonte
    Tel. 345 599 07 36


    Possibile il contratto di apprendistato anche senza il limite d'età
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La laurea? Non basta
22/09/2017

thumbnail-small-1.jpgQuesto articolo è stato pubblicato sul quotidiano Il Mattino (edizione Salerno) venerdì 15 settembre 2017.

di P. Coccorese

ed E. Pappalardo

Se tre indizi fanno una prova, allora è il caso di convincersi una volta e per tutte che la provincia di Salerno di sicuro non è “adatta” ai laureati. Per la verità, non si tratta di una constatazione particolarmente nuova, ma mettere in fila numeri e percentuali che confermano una triste verità fa sempre un po’ impressione. Primo indizio: solo l’8 per cento dei laureati è previsto in entrata nel mercato del lavoro salernitano (fonte: Sistema Informativo Excelsior/Unioncamere/Ministero del Lavoro) nell’ultimo periodo monitorato (agosto-ottobre 2017) in relazione ai contratti che le imprese del settore privato – industria e servizi – hanno dichiarato di volere attivare.  [Continua]

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    Campania. La ripresa c’è, ma ancora lontani dalla pre-crisi
    07/07/2017

    Lo scenario.

    Lo stato di salute dell’economia campana nel 2016 ha mostrato segnali di miglioramento, ma non tali da allentare le preoccupazioni - nel breve e medio periodo – dal punto di vista reddituale ed occupazionale. Secondo diversi fonti analitiche la “ripresina” si è basata su una lieve espansione della domanda interna – che ha rilanciato in maniera disomogenea i consumi – e dell’export (prioritariamente incentrato sul segmento farmaceutico ed in seconda battuta sull’agroalimentare). Il dato che, comunque, fotografa la reale dimensione della situazione si sintetizza nel ritardo ancora ben consolidato del Pil rispetto al periodo pre-crisi (2007). Nel 2016 il prodotto interno lordo campano accusa ancora un -16% in relazione al Pil registrato dieci anni fa. [Continua]


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